Distributori automatici di tabacchi nessun obbligo telematico

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Distributori di schede telefoniche, tabacchi e “gratta e vinci”, nessun obbligo di invio telematico dei corrispettivi.

Con comunicato stampa di oggi ( ndr 5 aprile ) l’Agenzia delle Entrate precisa: “ i distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e “gratta e vinci” sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi previsto dal Dlgs n. 127/2015. È questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 44/E pubblicata oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate fa ulteriore luce sugli adempimenti a cui sono tenuti i rivenditori che erogano beni e servizi tramite vending machine.”

Per i distributori “misti”, l’obbligo è solo parziale.
L’Amministrazione finanziaria precisa “ la disciplina dei distributori “misti”, ossia quelli che erogano sia beni soggetti a Iva ordinaria, sia beni esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica e d’invio telematico dei corrispettivi. In questo caso i rivenditori saranno tenuti ad effettuare la trasmissione dei dati relativi ai soli servizi e prodotti non esclusi dall’obbligo (“merce varia”); non rientrano, invece, tra le informazioni da memorizzare e inviare elettronicamente quelle relative alle cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’ Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di ricariche telefoniche e di biglietti delle lotterie istantanee (“gratta e vinci”).”