La Corte Costituzionale, su impulso della C.T.R. di Roma (ordinanza n. 27/29/13), con la sentenza n. 228/2014, depositata lo scorso 6 ottobre, ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’articolo 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973 nella parte in cui parificava i professionisti ed i lavoratori autonomi agli imprenditori, relativamente alla presunzione di ricavi in nero correlati a tutti i prelevamenti bancari non giustificati. Il Giudice delle leggi, infatti, ha rilevato che «… Anche se le figure dell’imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto comunitario, esistono specificità di quest’ultima categoria che inducono a ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione censurata, alla cui stregua anche per essa il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo …». Invero, con la sentenza in commento la Consulta chiarisce che «… l’attività svolta dai lavoratori autonomi, al contrario [dell’imprenditore, ndr.], si caratterizza per la preminenza dell’apporto del lavoro proprio e la marginalità dell’apparato organizzativo: tale marginalità assume poi differenti gradazioni a seconda della tipologia di lavoratori autonomi, sino a divenire quasi assenza nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell’attività svolta, come per le professioni liberali …».
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Incostituzionale la presunzione “prelievi = ricavi” per i professionisti ed i lavoratori autonomi
Posted on 7 ottobre 2014 in Tributario with Commenti disabilitati
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