Il miracolo della prescrizione

Il contribuente, a cui viene avanzata una legittima richiesta di pagamento da parte dell’ Amministrazione finanziaria, in molti casi , come primario istinto si aggrappa alla speranza che tale pagamento “ sia scaduto” ovvero che il diritto alla riscossione sia prescritto. Tale agognato fenomeno estingue il debito del contribuente ovvero sopprime il diritto del Fisco al pagamento del tributo. E’ fatto notorio nonché massima di esperienza che nel nostro paese , causa una moltitudine di luoghi comuni e di spiacevoli disservizi, per molti cittadini il Fisco (rectius il dovere a contribuire alle nostre spese comuni effettuate sotto la sigla “ Stato” ) viene percepito alla stregua di un signorotto medioevale che ingiustamente ci sottrae buona parte dei nostri guadagni per soddisfare i suoi deprecabili desideri . Tale diffusa percezione produce tutta una serie di abitudini compresa quella di evitare i pagamenti nella speranza che si verifichi qualche, immeritato ma graditissimo, miracolo burocratico come la prescrizione o qualsivoglia giubileo creditorio. Inevitabile, al fine di evitare il disorientamento dei non addetti ai lavori, una disamina semi-tecnica sull’istituto della prescrizione dei crediti dello Stato.
La prescrizione indica quel fenomeno che porta all’estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge( cfr. codice civile, art.2934 e ss.). Il trascorrere del tempo e quindi l’ingrediente fondamentale per la creazione della prescrizione, tuttavia tale tempo può essere sospeso ovvero interrotto. La sospensione puo’ essere determinata dall’esistenza di particolari rapporti che legano le parti (tra coniugi, genitori e figli minori, tutore e interdetto, etc.), da vincoli a cui potrebbero essere sottoposti i beni delle persone coinvolte (ammini-strazione altrui), quando vi sia un occultamento doloso da parte del debitore e da particolari condizioni del titolare (minori non emancipati, interdetti per infermita’ di mente, militari in servizio in tempo di guerra,etc.). Per ogni dettaglio si veda l’art.2941 del codice civile. La sospensione della prescrizione è correlata a fatti che giustificano l’inerzia (che pure si protrae) del titolare del diritto, determinando l’ar-resto della decorrenza della prescrizione. Il termine tuttavia riprende a correre una volta che sia venuta meno la causa che ha giustificato la condotta omissiva del tito-lare del diritto. In tal caso il periodo di tempo già maturato prima dell’intervento del-la causa di sospensione viene a sommarsi con quello che inizia a correre, una volta venuta meno la giustificazione dell’atteggiamento inerte del titolare del diritto. Esempio di sospensione della prescrizione e’ il contenzioso . L’ interruzione puo’ avvenire per diversi motivi. Tipicamente ha luogo quando il diritto viene esercitato dal titolare tramite notificazione di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta -od intimazione- scritta (la cosiddetta “costituzione in mora”, che puo’ con-tenere o meno un termine, si veda il codice civile, art.1219 e segg.). Si interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale puo’ essere fatto valere. E’ stato efficacemente detto che l’interruzione può essere paragonata ad un punto ideale, a partire dal quale, riportate indietro le lancette dell’orologio della prescrizione, questa inizia nuovamente a decorrere. Ad esempio si ha interru-zione della prescrizione, quando dopo la cartella di pagamento non impugnata e prima dello spirare del termine di prescrizione, Equitalia notifica un’intimazione di pagamento, che interrompe la prescrizione e si ricomincia a conteggiare il termine daccapo. Quindi il calcolo per controllare il verificarsi della prescrizione deve impre-scindibilmente comprendere gli eventuali periodi di sospensione ed interruzione. Va tenuto sempre presente che la prescrizione non opera di diritto e cioè un debito prescritto va segnalato dalla parte che ne ha interesse ed il creditore , in carenza di una sentenza che attesti l’avvenuta prescrizione , potrà legittimamente continuare a richiedere il pagamento del dovuto. Tradotto in giuridichese la prescrizione è una tipica eccezione di parte: non può essere rilevata d’ufficio dal creditore o dal giudice, ma deve essere espressamente eccepita dalla parte interessata. Ciò significa che chi è chiamato per l’adempimento di una obbligazione prescritta, ha comunque l’onere di costituirsi nel relativo processo (a mezzo di difensore, quando è necessario) ed avanzare l’eccezione in parola per ottenere l’unico inossidabile titolo di prescrizione : una sentenza. I tributi (Irpef, Iva, Imposta di Registro) si prescrivono ognuno in un determinato termine previsto dalla singole leggi d’imposta, se la legge non prevede un termine si applica la prescrizione ordinaria decennale 2946 c.c, ad esempio per i diritti camerali, per i quali non e’ previsto un termine di prescrizione. Alcuni tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto . I tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 comma 4 del Codice civile ). L’applicazione del termine breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni) è stata af-fermata dalla Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2010 n. 4283 “I tributi locali (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessio-ne di passo carrabile, contributi di bonifica) – dice la Corte – sono “elementi struttu-rali di un rapporto sinallagmatico caratterizzati da una ‘causa debendi’ di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l’utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall’ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso”.
Dopo la notifica della cartella di pagamento (atto successivo all’originale richiesta tributaria) , come chiarito dalla giurisprudenza maggioritaria , la prescrizione diventa decennale in ogni caso. Pertanto anche la Tarsu (Tia o Tari) dopo la relativa cartella esattoriale muta la sua prescrizione da cinque a dieci anni.
Va necessariamente precisato che tutti i tributi sono soggetti ad un altro fenomeno temporale estintivo del credito, o meglio dell’azione creditoria dell’Amministrazione finanziaria, denominato decadenza , fenomeno che verrà analizzato in separata se-de al fine di evitare equivoci e confusioni tra due istituti simili ma non identici.
Segue , senza pretesa di esaustività, uno schema riepilogativo dei termini di prescri-zione dei tributi e di altri crediti della Pubblica Amministrazione.

* IVA-IRPEF-IRAP-IMPOSTA DI REGISTRO 10 anni art. 2946 c.c
* BOLLO AUTO, tasse automobilistiche 3 anni articolo 5, commi 51-56, legge 953/82
* TARSU-TIA-TARI 5 anni Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283
* TOSAP 5 anni Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283
* Contributo di bonifica 5 anni Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283
CONTRIBUTI INPS L’articolo 3, comma 9, della legge 335 dell’8 agosto 1995, stabilisce che il termine decennale relativo alla prescrizione dei contributi, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e con effetto retroattivo in mancanza di atti interruttivi, viene ridotto a 5 anni.

Diritti Camerali della Camera di Commercio 10 anni nel silenzio della legge si applica il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2967 del codice civile
Reati tributari 6 anni – Tutti i delitti tributari si prescrivono in 6 anni oppure in 8 anni giacché ai sensi del nuovo art. 157 del codice penale “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corri-spondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitti …”.L. 5 dicembre 2005, n.251
Sanzioni tributarie Cinque anni ex 20 del Dlgs n. 472/1997
Sanzioni amministra-tive ex l.689/81 Cinque anni ex art.28 L.689/81
sanzioni per viola-zioni al Codice della strada Cinque anni ex art. 209 c.d.s.
Canone RAI 10 anni dalla scadenza
I.C.I- IMU-TASI Termine decadenziale di cinque anni in caso di omesso pagamento ovvero di sei anni in caso di omessa denuncia

Appare congruo concludere rappresentando al lettore che la prescrizione non è “un arma” utilizzabile dal solo contribuente poiché anche lo Stato , qualora il medesimo contribuente abbia pagato più del dovuto oppure abbia erroneamente pagato una tassa che non gli competeva , può negare la restituzione ovverosia il rimborso di tale indebito pagamento anteponendo il trascorrere del tempo e cioè l’avvenuta prescrizione. In questo caso è il cittadino comune a perdere quanto avrebbe dovuto legittimante avere : insomma la prescrizione è uguale per tutti.