Il musicista: una guida fiscale per armonizzare l’attività

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Il lavoratore autonomo esercente attività musicale è un musicista che presta la propria attività organizzando autonomamente il proprio lavoro senza altrui direzione. E’ una figura disciplinata dalla Legge Finanziaria del 2004, art. 3, commi 98, 99 e 100. L’attività può essere svolta in modo professionale oppure occasionale e richiede l’osservanza di una serie di adempimenti fiscali e previdenziali.

Il musicista è per definizione un’artista, che svolge un’attività classificabile tra quelle di lavoro autonomo (di cui agli artt. 2222 e ss. del c.c.), come una qualsiasi altra prestazione intellettuale.

Caratteristica peculiare del settore dello spettacolo è la circostanza che la contribuzione dei lavoratori non cambia se il rapporto di lavoro è di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo, restando la medesima per tutte le tipologie richiamate.

Un musicista che opera prevalentemente in modo occasionale è tenuto a rilasciare una ricevuta non fiscale di quanto percepito e , successivamente, includere nella propria dichiarazione dei redditi quanto percepito. Qualora il musicista produca un reddito imponibile lordo superiore a 5.000 € in un anno solare a titolo di compensi per l’attività svolta in modo occasionale, avrà anche l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali in regime della gestione INPS ex Enpals per la percentuale del 9,19%, che sarà trattenuta e versata dal committente insieme alla ritenuta d’acconto.

Qualora i compensi percepiti dal musicista costituiscano redditi di lavoro autonomo, per iniziare l’attività bisogna presentare la comunicazione dell’inizio all’Agenzia delle Entrate con la richiesta di attribuzione della Partita Iva, indicando anche il tipo di attività svolta attraverso l’indicazione del codice Ateco. Un musicista sotto il profilo fiscale è considerato un artista e rientra nella categoria dei professionisti sotto i codici Ateco 90.03.09 – Altre attività di creazioni artistiche, per i compositori, e 90.01.09 – Altre attività di rappresentazioni artistiche, per gli esecutori e i concertisti.

Come per gli altri professionisti, anche ai musicisti, viene adottato il principio di cassa che prevede il calcolo del reddito come differenza tra compensi percepiti, da un lato, e contributi previdenziali e spese già sostenute nel periodo considerato per lo svolgimento dell’attività, dall’altro.

I compensi corrisposti da sostituti d’imposta (società, enti, etc.) a titolo di compenso per l’attività si lavoro autonomo sono assoggettati, ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/73, alla ritenuta del 20% a titolo di acconto Irpef, con obbligo di rivalsa.

Nell’ambito delle prestazioni professionali rese dai musicisti, deve essere posta particolare attenzione al diverso regime Iva applicabile, a seconda dell’attività svolta. Si possono identificare 3 casi:
• Concerti e spettacoli. Quando l’esecuzione musicale è pari o superiore al 50% della durata complessiva, l’attività è classificata come spettacolo e si applica l’aliquota del 10%.
• Prestazioni musicali di qualsiasi genere. Quando l’esecuzione musicale è effettuata con l’utilizzo di musica prevalentemente registrata, la stessa viene assoggettata all’imposta sugli intrattenimenti e si applica l’aliquota del 22%.
• Lezioni e corsi di musica. Nel caso in cui i musicisti effettuino lezioni private in maniera indipendente, queste rientrano nel campo dell’insegnamento e sono esenti Iva (art. 10, n. 20, DPR 633/72). L’organizzazione di corsi musicali ricadono nell’esenzione Iva solo se gli organizzatori sono istituti certificati, mentre i compensi per prestazioni verso questi enti vengono tassati al 22%.

Per i soggetti che aprono una nuova Partita Iva, particolari opportunità possono arrivare dal regime fiscale forfettario. Infatti scegliendo questo regime si avrà l’esenzione Irpef, Iva, Irap, Studi di settore e scritture contabili. Si pagherà una sola imposta sostitutiva, che è pari al 5% nei primi 5 anni di attività e del 15% negli anni successivi. Per accedere a questo regime, bisogna rispettare delle regole tra cui il limite annuo di ricavi generati. Per i musicisti, il limite annuo di ricavi è di 30.000 € con un coefficiente di redditività del 67%.

Il musicista che aperto la Partita Iva per l’esercizio della propria professione deve iscriversi all’INPS gestione contributiva ex Enpals in qualità di lavoratore autonomo esercente attività musicale. Con l’iscrizione all’Inps ex Enpals si ha il diritto ad ottenere il certificato di agibilità, che deve essere richiesto dal musicista prima dello svolgimento dello spettacolo, di compilare la denuncia contributiva e di versare i contributi in maniera autonoma.

Il contributo di agibilità, rilasciato dalla cassa previdenziale, deve essere chiesto al fine di poter effettuare l’esibizione in pubblico. Il suo rilascio è essenziale in quanto anche l’azienda che ospita il musicista dovrà possederlo per ospitare l’esibizione. Il certificato viene rilasciato solo qualora il musicista sia in regola con la contribuzione. Sono esonerati dalla compilazione del certificato:
• Gli studenti fino a 25 anni di età;
• I minorenni;
• I pensionati con più di 65 anni;
• Gli artisti non professionisti che abbiano già un’altra occupazione, con cassa previdenziale di pertinenza.

I musicisti iscritti all’Inps nella gestione previdenziale ex Enpals sono tenuti obbligatoriamente al versamento dei seguenti contributi, calcolati sul compenso annuo:
• Contributo: il 33% del compenso pattuito, di cui il 9,19% a carico del lavoratore (da riportare in fattura o ricevuta, trattenuto dal committente) e il 23,81% a carico del committente;
• Contributo di solidarietà: il 5% del compenso pattuito, di cui la metà a carico del lavoratore e l’altra metà a carico del committente (dovuto per compensi giornalieri superiori a 300,07 €);
• Contributo aggiuntivo: pari all’1% della parte del compenso giornaliero eccedente la somma di 137,95 €, a carico del lavoratore.

Il versamento dei contributi dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo le prestazioni con il consueto modelli di pagamento unificato, il cd. “Modello F24” (Circolare Inps 10 febbraio 2015, n. 78).