
a cura della dott.ssa Veronica Cerrato
Entro il 30 aprile va presentata, in forma autonoma ed in via telematica, la Dichiarazione IVA 2018 relativa al 2017, con cui i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali presentano il riepilogo delle operazioni attive e passive effettuate nell’anno precedente ed la conseguente liquidazione definitiva del debito ovvero del credito d’imposta.
Il modello di dichiarazione annuale IVA 2018 relativo all’anno 2017 presenta diverse novità rispetto al modello dell’anno precedente, tra queste si segnalano:
• il nuovo termine ordinario di presentazione – 30 APRILE
• il nuovo adempimento della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva;
• le modifiche alla disciplina delle compensazioni orizzontali dei crediti Iva annuali e trimestrali;
• il debutto del nuovo regime di contabilità semplificata di cui al novellato articolo 66, Tuir;
• l’estensione dell’ambito di applicazione dello split payment
che hanno portato a:
• una completa rivisitazione del quadro VH al fine di coordinarne l’utilizzo con le nuove modalità di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che prevedono la verifica dei versamenti effettuati con l’importo dovuto indicato in ciascuna comunicazione liquidazione periodica Iva ed il recupero degli stessi già durante l’anno. Se si fosse mantenuta la vecchia modulistica, che prevedeva l’indicazione dell’imposta realmente versata in liquidazione, consentendo al contribuente di “conguagliare” in dichiarazione annuale Iva, per effetto del ricalcolo generale dell’imposta, si avrebbe avuto l’effetto di un doppio recupero. Ne consegue che il quadro VH va compilato solo nel caso in cui si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (soluzione ribadita dalla risoluzione n. 104/E/2017). Difatti il quadro VH è stato rinominato in “Variazioni delle comunicazioni periodiche e versamenti immatricolazione auto Ue”.
Inoltre, sono stati introdotti i righi VH4, VH8, VH12 e VH16 per la separata indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali ed è stata soppressa la colonna 3 “Ravvedimento”.
• modifiche importanti al quadro VL, in particolare rigo VL30 per adeguarlo alla nuova logica compilativa del quadro VH.
Esso si compone di 3 campi: nel campo 2 va indicato l’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta dato dalla somma degli importi dell’IVA indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative al 2017 (senza considerare gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo VP14 ma non versati in quanto non superiori a 25,82 euro)e dell’importo dell’acconto dovuto indicato nel rigo VP13 del predetto modello. In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate, indicare gli importi inseriti nel quadro VH; nel campo 3, il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, relativi al 2017; nel campo 1, il maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3.
• un rinnovamento del quadro VX. Introdotto nel rigo VX3 il nuovo codice 12 per i soggetti che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015 (trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute) e la nuova causale 9 per l’erogazione prioritaria del rimborso in relazione ai medesimi soggetti. Sempre in relazione al quadro VX, nel rigo VX5 va indicato l’importo che si intende riportare in detrazione nell’anno successivo o che si intende compensare nel modello F24. Ai sensi del novellato art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, è stato ridotto a 5mila euro l’importo al di sopra del quale è necessario il visto di conformità in dichiarazione (o la sottoscrizione dell’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile) per l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale e al decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione il momento a partire dal quale è possibile utilizzare in compensazione il credito Iva annuale in misura superiore a 5mila euro.
• il rigo VO26, destinato alle imprese minori per comunicare l’opzione finalizzata a tenere i registri Iva senza le annotazioni relative a incassi e pagamenti. In tal caso, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.
• un adeguamento del quadro VE per accogliere l’estensione dell’ambito di applicazione dello “split payment” anche alle operazioni effettuate nei confronti di determinati soggetti diversi dalla PA, elencati nel nuovo comma 1-bis dell’art. 17-ter, come previsto dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, operativo a decorrere dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.
Un’altra novità importante è l’eliminazione dal frontespizio della casella “Dichiarazione integrativa a favore”. Con il decreto 193/2016 infatti è stata introdotta la nuova dichiarazione integrativa ed è stato equiparato il termine di presentazione per la dichiarazione integrativa a favore con quella integrativa a sfavore. Quindi non è più necessario segnalare di che tipo di dichiarazione integrativa si tratta.
Nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IVA 2018 non viene, invece, data alcuna indicazione particolare in merito alla modalità di indicazione degli importi dell’IVA sugli acquisti registrata nel 2018 con riferimento di detrazione 2017.
A questo proposito si ricorda che le nuove regole sul termine di esercizio della detrazione IVA sugli acquisti produrrà delle differenze tra quanto riportato nella liquidazione di dicembre (contribuenti mensili) ovvero del terzo trimestre (contribuenti trimestrali) rispetto alla dichiarazione IVA.
Questo perché le fatture ricevute nel 2018 – la cui esigibilità è sorta nel 2017 – si registreranno nei registri IVA del 2018 ma con riferimento di detrazione 2017. Questo non comporterà modifiche alle liquidazioni del 2017. Tuttavia gli importi registrati nel 2018 saranno riepilogati separatamente da quelli rilevanti per le liquidazioni 2018 e andranno indicati in dichiarazione Iva nei quadri VF e VL unitamente a quanto registrato nel 2017.